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Marzo 2010 - Anno I - Numero 9 - C.O.P. Cittadini Occhio alla Penna - PERQUISIZIONI PDF Stampa Email
Scritto da Admin   
Domenica 09 Maggio 2010 14:17
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PERQUISIZIONI

Solitamente la perquisizione è attività di ricerca finalizzata al ritrovamento di indagato o evaso o di tracce pertinenti ad un reato. Secondo quanto stabilito dal Codice di Procedura Penale, essa si attua nei casi di flagranza di un qualsiasi reato o nei casi, come sopra citato, nei quali la Polizia Giudiziaria debba ricercare fonti di prova, indagato o evaso o quando ci sia fondato motivo di ritenere che  il soggetto o la cosa  o la traccia da cercare si trovino in un determinato luogo o indosso ad una determinata persona (perquisizioni locali e personali). La P.G. ha obbligo di avvertire il soggetto del diritto di farsi assistere, se prontamente reperibile, da un difensore di fiducia. Deve essere compiuta solo da Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in seguito a decreto di perquisizione emanato dal Pubblico Ministero, salvo nei casi di particolare urgenza e necessità, nei quali può attuarla anche un Agente di P.G. La perquisizione è anche prevista qualora ci sia il presupposto della sussistenza di indizi di detenzione abusiva di armi, munizioni, esplosivi, strumenti di effrazione, valori o denaro, stupefacenti. La perquisizione personale deve essere eseguita da persona dello stesso sesso, salvo casi di impossibilità, urgenza assoluta e perquisizione effettuata da personale sanitario; le perquisizioni locali possono essere eseguite nelle abitazioni o nei luoghi chiusi ad esse adiacenti non prima delle ore 7 e non dopo le ore 20. le perquisizioni in materia di stupefacenti, invece, non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, possono essere compiute solo da Ufficiali di Polizia Giudiziaria, possono essere estese al mezzo di trasporto, bagagli ed effetti personali dell'interessato. A seguito dell'atto, gli Organi di Polizia dovranno rilasciare, all'interessato, una copia del verbale di avvenuta perquisizione. Le perquisizioni relative ad accertare illeciti amministrativi non possono estendersi in luoghi di privata dimora e sono soggette ad autorizzazione del Giudice. Dunque, Cittadini, occhio alla penna...ed alle tasche.

 

Per saperne di più: Art. 352 e 356 c.p.p.

                                 Art. 113 e 114 disp. att. c.p.p.

                                 Art. 41 T.U.L.P.S.

                                 Art. 4 Legge 22.5.1975, n.152

                                 Art. 103 D.P.R. 9.10.1990, n.309

                                 Art. 27 Legge 19.3.1990, n.55

                                 Art. 25 bis D.L. 306/92, conv. in Legge 7.8.1992, n.356

                                 Art. 13 Legge 689/81

                                 http://it.wikipedia.org/wiki/Privata_dimora

                             

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